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Noleggio tra privati: facciamo attenzione!

da a.cortellessa
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La ricerca del risparmio in tempi di crisi, la possibilità di far rendere economicamente qualcosa il camper che spesso sta fermo in rimessaggio per lunghi periodi, la diffusione di siti internet che permettono l’incontro tra domanda e offerta per concludere la trattiva tra sconosciuti, sono gli aspetti che hanno favorito questa attività che, come giustamente fatto rilevare spesso da più parti, in Italia non è legale. Il noleggio di camper tra privati verso un corrispettivo in denaro sta infatti diventando una pratica diffusa, seppur abbia da sempre sollevato più di un dubbio sulla sua legittimità.

A chiarire una volta per tutte gli spinosi aspetti di questa delicata questione è arrivata lo scorso 9 giugno una nota interpretativa del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la Polizia Stradale, che stabilisce a chiare lettere tutte le violazioni di legge in cui si incorre se questa attività è svolta da privati e non da operatori professionali. Se fatto in modo occasionale, prestare il camper ad un amico è infatti più che legittimo, si instaura un contratto di comodato d’uso, che può essere a titolo gratuito ma anche a titolo oneroso di piccola entità, ad esempio per un rimborso spese, ma l’operazione deve restare nel carattere occasionale di tale evento.

Quando invece l’incontro tra le parti – tra la domanda e l’offerta – avviene attraverso un sito internet che le mette in comunicazione in maniera continuativa e ripetibile, ed è previsto il pagamento di un corrispettivo con una tariffa stabilita dal proprietario del veicolo al momento della registrazione su tale piattaforma web, si configura un vero e proprio contratto. L’importo richiesto, non esiguo e appunto ripetibile in ulteriori noleggi con altri, fa venire meno lo spirito di liberalità proprio del comodato, inquadrando la fattispecie nel ben diverso contratto di locazione. Per esercitare tale attività, ossia il noleggio senza conducente, è infatti richiesta l’apertura di una partita iva specifica, oltre alle dovute registrazioni alla Camera di Commercio, la presentazione di una comunicazione al Comune di residenza di inizio attività e soprattutto la importantissima immatricolazione (aspetto determinante anche ai fini assicurativi) del camper come veicolo per locazione ad uso di terzi senza conducente. Questo tipo di attività, oltre ad essere illecita se esercitata da un privato, viola anche gli obblighi di comunicazione dei dati identificativi di chi noleggia, una procedura richiesta per finalità di prevenzione del terrorismo fin dal 2018.

Il Ministero, con la circolare diffusa il 9 giugno scoro a tutte le Forze di Polizia, quindi anche Carabinieri e Guardia di Finanza oltre che la Polizia Stradale, ha quindi allertato le amministrazioni ad intensificare i controlli per la stagione estiva, quando è prevedibile un aumento di tali noleggi. In particolare, sarà verificato se dagli accertamenti emergesse che la disponibilità del veicolo (immatricolato ad uso proprio) derivi dal corrispettivo del pagamento di una cifra di valore non esiguo. In tal caso l’uso del veicolo e la circolazione dovranno ritenersi irregolari e dovranno essere sanzionati secondo quanto disposto dall’art. 84 del CdS, violazioni che saranno contestate sia la conducente del camper che al proprietario per aver messo in locazione il veicolo in assenza della prescritta immatricolazione per uso di terzi senza conducente. Ai fini legali, specie in caso di possibili incidenti, i proprietari devono avere ben chiaro che, in caso di contestazione legale, poco o nulla rilevano gli escamotage suggeriti dai siti di intermediazione che dichiarano che il veicolo resti ad uso proprio, le tariffe siano solo per un rimborso spese (in quanto una parte è trattenuta dal sito come compenso per l’attività di intermediazione) e che il compenso pattuito con costituisca il corrispettivo del godimento del camper locato.

Suggeriamo ai nostri lettori di fare quindi particolare attenzione a queste pratiche che, seppur legittime e legali in altri paesi, in Italia possono configurare una violazione anche piuttosto pesante, soprattutto per la concreta possibilità che in caso di incidente l’assicurazione non copra il danno, rivalendosi sul proprietario del veicolo.

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