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Noleggio camper tra privati: la sentenza del TAR

da a.cortellessa
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Molti ricorderanno la circolare emessa la scorsa estate dal Ministero dell’Interno, con oggetto la “locazione senza conducente degli autocaravan attraverso piattaforme web” da parte di soggetti privati. Se ne è parlato molto sui social, specie dopo la segnalazione dell’applicazione di sanzioni ad alcuni da parte delle Forze dell’Ordine, che sono rimbalzate sulle varie piattaforme e nei gruppi di camperisti.

La circolare ministeriale chiariva che, nel caso fosse stato riscontrato il noleggio tra privati doveva essere contestata la violazione dell’art. 84 del Codice della Strada, invitando le Forze dell’Ordine competenti in sede di controllo dei mezzi a verificare se si trattasse di noleggio o di comodato d’uso, valutando il corrispettivo pattuito.

Alcune piattaforme di camper-sharing hanno fatto ricorso al Tar del Lazio con richiesta di annullamento della circolare, sostenendo che danneggiasse la loro attività, evidenziando nelle motivazioni di non offrire solo camper a noleggio, ma anche di favorire rapporti di scambio tra il proprietario e terzi a fronte di un semplice rimborso spese.

Il Tar del Lazio si è espresso chiaramente, dichiarando inammissibile il ricorso e confermando la circolare. Per la normativa italiana non può sussistere infatti noleggio senza i seguenti requisiti:
-la creazione di un’apposita impresa, con l’apertura di una partita iva e l’iscrizione camerale;
-la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove si effettua l’attività;
-l’immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio da “uso di terzi, da locare senza conducente” (con specifica carta di circolazione);
-l’obbligo di comunicazione, tramite il portale della Polizia di Stato, del nome dei locatari del camper (anche ai fini della normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione del terrorismo).

Inoltre, a supporto delle norme ricordate, il TAR ha valutato come difficilmente i corrispettivi richiesti dai privati nelle suddette piattaforme, spesso simili alle tariffe dei noleggi professionali, possano essere ritenute esigue in modo da configurare un mero rimborso delle spese di manutenzione.
L’utilizzo da parte di un terzo conducente di un veicolo immatricolato ad uso privato infatti, dietro stipula di un contrato di comodato d’uso il cui compenso, non può ritenersi, come confermato dalla sentenza del TAR, per la sua misura, un mero rimborso spese, e viola quindi la disciplina della locazione di veicoli, sanzionata dall’art. 84 del codice della strada se non si è in presenza dei requisiti evidenziati.

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