Su Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2025 è apparso un articolo riguardante una sentenza del tar di Firenze che sanciva l’illegittimità delle ordinanze con le quali i comuni dispongono i divieti di sosta ai camper a causa dell’ingombro di tali mezzi negli stalli di sosta destinati alle autovetture.
Niente di nuovo sotto il sole perché è arcinoto, anche se alcune amministrazioni comunali ci provano comunque, che il CDS all’art.185, commi 1 e 2, equipara gli autocaravan agli altri veicoli, per cui le ordinanze non possono essere discriminatorie.
Stesso discorso vale per le sbarre poste ad una certa altezza, proprio per impedire l’accesso dei camper.
Va tuttavia precisato che la sentenza del Tar di Firenze non consente il parcheggio indiscriminato a questi mezzi, infatti, se le loro dimensioni eccedono quelle dello stallo, secondo l’art.157, comma 5 del CDS, sono passibili di sanzioni. Ma questo vale per tutti gli automezzi.
Un altro caso su cui i giudici amministrativi sono intervenuti riguarda la limitazione a tre ore della sosta degli autocaravan operata da un’amministrazione comunale, mentre per le autovetture non vi erano limiti di tempo. E’ assolutamente certo che tutte le sentenze del tar hanno ribadito il concetto di uguaglianza al quelle tutti sono obbligati ad attenersi, ma in realtà siamo sicuri che si sia risolto definitivamente il problema della sosta dei camper?
Io ho dei seri dubbi. Prendiamo per esempio i parcheggi sui lungomare: i camper, anche se non scaricano fluidi e non aprono verande, si prestano a soste prolungate nel tempo e nelle zone in cui gli spazi di parcheggio sono limitati ed esiste un flusso circolatorio notevole, i sindaci possono comunque limitare la durata della permanenza, applicando però lo stesso concetto anche alle altre tipologie di veicoli.
La stessa cosa si può dire per le sbarre limitatrici. Secondo il Ministero competente, esse sono illegittime in quanto non previste da nessuna norma giuridica. Tuttavia il Ministero dice anche che sono tali salvo che esistano valide ragioni connesse alla tutela del patrimonio stradale o esigenze di carattere tecnico e quando sussistano motivazioni particolari dettate da esigenze di circolazione o da caratteristiche strutturali della strada.
Come si può notare l’ultima parola spetta sempre ai sindaci ed infatti non vi è giudice o ministero che possa limitare la discrezionalità ultima delle amministrazioni comunali in fatto di circolazione stradale nelle località da esse amministrate. Possono certamente stabilire dei principi a cui tutti sono tenuti ad attenersi, ma non possono sostituirsi al sindaco nelle questioni specifiche riguardanti il traffico veicolare del comune. Fatta la legge, trovato l’inganno
Buon viaggio a tutti